Legge 4 maggio 1983, n. 184
TITOLO IV
Dell’adozione in casi particolari
CAPO II
Delle forme dell’adozione in casi particolari
Art. 56.
Competente a pronunciarsi sull’adozione é il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell’adottante e dell’adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell’adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
L’assenso delle persone indicate nell’articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.182/88 che dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui é previsto il consenso anziché l’audizione del legale rappresentante del minore.)
Art. 57.
Il tribunale verifica:
- Se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 44;
- Se l’adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell’adottando, dispone l’esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L’indagine dovrà riguardare in particolare:
- L’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;
- I motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore;
- La personalità del minore;
- La possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.