Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184
TITOLO IV
Dell’adozione in casi particolari
CAPO II
Delle forme dell’adozione in casi particolari
- La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;».